Da marzo a giugno 2015 sarà possibile “optare” per avere in busta-paga il T.F.R. che maturerà nel periodo dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018.
La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità, per i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato – con un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro – di esercitare l’opzione per ottenere l’erogazione della propria quota maturanda mensile di T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) direttamente in busta-paga.
Tale «manifestazione di volontà» sarà esercitabile dal prossimo mese di marzo fino a giugno 2015, presentando (secondo quanto previsto dal Dpcm non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo l’esame del Consiglio di Stato) al proprio datore di lavoro il modulo Qu.I.R. (Quota maturanda mensile del T.F.R. come parte Integrativa della Retribuzione), e, una volta effettuata, sarà irreversibile per tutto il periodo dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018.
L’esercizio dell’opzione viene riconosciuto anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno già destinato il T.F.R. alla previdenza complementare: in tal caso, per chi dovesse optare per tale possibilità, la contribuzione al Fondo di Previdenza complementare, per il periodo considerato, sarà costituita solo dai contributi del datore di lavoro e da quelli del lavoratore/lavoratrice.
ATTENZIONE A VALUTARE BENE I DIVERSI ASPETTI DI TALE OPZIONE!
A seguito di tale opzione, il riconoscimento in busta-paga della “quota maturanda mensile del T.F.R. come parte integrativa della retribuzione” – essendo la stessa non imponibile ai fini previdenziali – comporterà per ciascun interessato/ta un incremento mensile del reddito lordo da lavoro dipendente, pari a circa il 6,91% (N.B. tale aumento percentuale – che per i bancari va riferito alla retribuzione annua di cui all’art.81 del CCNL ABI 19.01.2012 – è legato allo spostamento di risorse da “salario differito” a “salario diretto”, con riduzione del T.F.R. finale o della previdenza complementare del lavoratore/trice).
Sotto l’aspetto fiscale (e, quindi, del reddito netto), tale scelta risulterà conveniente solo per chi, avendo trattenuto il T.F.R. in azienda, ha un reddito annuo lordo fino a 15.000 €; nel caso di T.F.R. destinato a previdenza complementare ed in presenza di redditi superiori, tale scelta comporterà invece un aumento delle ritenute fiscali da valutare attentamente, caso per caso, in quanto “la quota maturanda mensile di T.F.R. come parte integrativa della retribuzione”, essendo soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (anziché agevolata “separata”), va ad incrementare l’imponibile fiscale e, di conseguenza, l’IRPEF annuale, aumentando inoltre le addizionali regionale e comunale, con conseguenze negative anche sulle detrazioni per lavoro dipendente e sui carichi familiari nonché sulle eventuali agevolazioni legate all’ISEE (es. tariffe asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.) e sugli importi degli A.N.F. (Assegni per Nucleo Familiare).
La stessa quota di T.F.R., invece, sarebbe ininfluente nel computo del reddito complessivo annuo ai fini della concessione del bonus da 80 €.
A cura Fisac Cgil Unicredit