da Sole24Ore.com – Dodici giorni al massimo per trasferire il conto corrente, passati i quali scatterà un indennizzo per il cliente, ma anche multe per dirigenti e funzionari di banca inadempienti. Il Parlamento è tornato ancora una volta sulla gratuità del trasferimento dei conti correnti approvando all’interno del decreto banche all’esame della Camera misure ancora più stringenti per assicurare la portabilità del conto corrente.
Misure più stringenti per le banche
Dopo aver approvato senza modifiche l’articolo 1 del decreto – quello relativo alle banche popolari – l’aula di Montecitorio ha approvato un emendamento che riscrive l’articolo 2 sulla trasferibilità dei conti correnti. Le nuove norme come detto prevedono per la prima volta un termine temporale stabilendo che la portabilità dovrà avvenire al massimo entro 12 giorni lavorativi e dovrà essere gratuita. Le nuove norme prevedono anche multe da 5.160 euro a 64.555 euro per chi svolge «funzioni di amministrazione o di direzione» ma anche per i «dipendenti inadempienti». L’emendamento riformulato in sede di comitato dei nove delle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera prevede anche che un decreto del Mef, sentita Bankitalia, stabilisca l’entità dell’indennizzo e che le banche dovranno adeguarsi «entro tre mesi».
Le nuove norme approvate oggi all’interno del decreto banche che dovrebbe incassare il via libera definitivo della Camera domani vanno nella direzione della direttiva europea del 23 luglio 2014 che ha fissato alcune paletti sulla comparabilità delle spese relative al conto e sulla sua portabilità. In particolare il nuovo testo prevede che «il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore». «Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari l’autorizzazione è fornita da ciascuno di essi», si legge ancora nel testo che in oltre prevede una serie di informazioni che il correntista dovrà comunicare alla banca nell’autorizzazione e che l’istituto dovrà fornire. «In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento il prestatore di servizi di pagamento inadempiente – avverte l’emendamento – è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento», in base a criteri che saranno stabiliti dall’Economia.