
Un’ immagine di un voucher, Roma, 11 gennaio 2017. I voucher sono dei buoni lavoro erogati dall’Inps con cui il datore di lavoro puo’ pagare alcuni tipi di prestazioni accessorie, cioe’ che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. ANSA / ETTORE FERRARI
da repubblica.it – ROMA – “Una vicenda senza precedenti”, “una gigantesca furbata”: Luigi Mariucci, professore di diritto del Lavoro all’Università Cà Foscari di Venezia, non usa termini ambigui per definire le decisioni del governo in materia dei voucher. Prima l’abrogazione della legge, che ha messo la Corte di Cassazione nella condizione obbligata di cancellare il referendum. E poi, a distanza di poche settimane, quando la vicenda referendum era chiusa, una nuova legge che di fatto ripropone i voucher, sia pure con una normativa diversa.
Professore, è davvero la prima volta che un governo segue una procedura di questo tipo?
“Sì, è una vicenda senza precedenti, perché in altri tempi, quando il governo o il Parlamento si proponevano di evitare un referendum, facevano una proposta di legge alternativa. E’ quello che è successo per esempio per l’indennità di liquidazione nei primi anni ’80. Non è mai accaduto che a fronte di una richiesta referendaria prima si procedesse con un decreto di pura e semplice abrogazione della normativa, evitando il referendum, dal momento che la Corte di Cassazione non poteva che prendere atto del fatto che non c’era più la materia del contendere, poi però si inserisse un emendamento alla manovra finanziaria che fa rientrare i voucher dalla finestra. Un decreto legge con norme obbligate, volute dall’Unione Europea, sulla quale è evidente che il presidente della Repubblica ha difficoltà a non apporre la firma”.
Non è sufficiente quindi che il governo adesso si sia impegnato a “prevenire possibili abusi”?
“Prima ancora di entrare nel merito, c’è una gigantesca questione di metodo. Prima si abroga, poi si reintroduce sotto mentite spoglie, evitando il confronto con il comitato referendario che è depositario della sovranità popolare, così come garantisce l’articolo 75 della Costituzione. È una gigantesca furbata. E’ incredibile che questa nuova normativa non sia stata proposta, come in passato è avvenuto in questi casi, con un apposito disegno di legge, e i tempi e i modi di un confronto parlamentare, ma si sia pensato di inserire queste norme in un atto legislativo praticamente obbligatorio, dal momento che si tratta di una manovra finanziaria, violando così un altro principio spesso ricordato dalla Corte Costituzionale, e cioè l’obbligo di contenuto omogeneo delle leggi di conversione dei decreti legge.
Il presidente della Repubblica non ha nessuno strumento in questo caso per opporsi?
“È complicato restituire la legge al Parlamento con osservazioni critiche. Penso che proprio per questa ragione la presidenza della Repubblica abbia compiuto un atto irrituale, chiedendo al governo assicurazioni di natura politica, che però contano come il due di briscola”.
Non ci sono precedenti neanche per quel che riguarda contenuti altrettanto anomali di manovre finanziarie?
“C’è un solo precedente del tutto illegittimo che io ricordo: la manovra Berlusconi dell’estate 2011, in articulo mortis del governo. L’articolo 8 consentiva alla contrattazione aziendale di derogare alle disposizioni di legge. Sono precedenti negativi che non autorizzano alla reiterazione di cattive pratiche. Ma la violazione più grave è quella dell’art. 75 Cost.: a che serve promuovere un referendum, raccogliere milioni di firme, per poi vederselo svuotare con una sorta di gioco delle tre carte?”.
A questo punto l’ordinamento che strumenti offre?
“Io penso che ci siano gli estremi perchè il comitato promotore del referendum, che in questo caso è equiparabile a un potere dello Stato, possa chiedere un pronunziamento della Corte Costituzionale; si tratterà di vedere qual è la procedura corretta. In passato quando i governi cominciarono a proporrre leggi che modificavano la normativa oggetto di referendum, si introdurre la regola per cui la Corte di Cassazione valuta la nuova legislazione ed eventualmente dispone il trasferimento del quesito referendario sulla nuova normativa. Ma qui la procedura referendaria è stata chiusa, in seguito all’abrogazione della legge. La Corte Costituzionale dovrà trovare una soluzione”.
E nel merito? La nuova legge a suo parere mette al riparo da abusi nell’utilizzo dei buoni lavoro?
“Tra le tante cose c’è un difetto clamoroso di questa nuova legislazione: mentre si invoca la necessità di crescita delle piccole aziende, qui c’è invece una norma che favorisce le microimprese al di sotto dei cinque dipendenti”.