Sempre più spesso i lavoratori bancari subiscono pressioni per il rispetto dei budget. I superiori chiedono più contatti, più vendite, più pratiche, più entusiasmo e lo fanno in tutti i modi possibili: attraverso telefonate, email, riunioni fisiche o virtuali (Call).
Negli ultimi anni, col prolungarsi della crisi e il crollo dei prezzi della tecnologia, le aziende hanno dotato molti bancari di smartphone o tablet, affinché si possa coinvolgerli ben al di là dell’orario di lavoro. Il tutto condito da un messaggio subliminale: “se non rispondi vuol dire che non tieni al tuo lavoro!“.
Il settore del credito, che una volta usufruiva di una sorta di rendita di posizione, ora, con la crisi, ha spiegato al massimo le ali della competizione più selvaggia. Le banche ormai tentano in tutti i modi di portarsi via i clienti. Questo porta le gerarchie degli istituti di credito a diventare ogni giorno più aggressive e molto spesso ad ignorare che esista un Contratto Nazionale, con istituti ben specifici.
Rileviamo ad esempio un sottobosco di comportamenti dei superiori, spesso tollerati dagli stessi lavoratori, che obbligano (o invitano caldamente) a rispondere al cellulare aziendale, anche oltre l’orario di lavoro. Giungono richieste perfino nei giorni di ferie programmati o in malattia o nei permessi retribuiti (e persino in quelli non retribuiti). L’esiguità degli organici, spesso, porta il lavoratore a chiudere un occhio e a rispondere obtorto collo.
Precisiamo però quanto segue (artt. 40 e 87 Ccnl Abi):
- la reperibilità è prevista solo per limitate figure professionali: addetti di centri elettronici, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza;
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nell’ambito delle figure di cui sopra è previsto il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento:
– € 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 13,95;
– limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di € 18,42; -
per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno compensati nell’autogestione della prestazione lavorativa e se eseguiti dalle 22 alle 6 deve essere prevista l’indennità di turno notturno;
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l’impresa provvede a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra.
Pertanto l’uso indiscriminato della reperibilità (anche solo telefonica) per figure professionali addette alla vendita, si configura come indebita e in violazione del Contratto Nazionale.